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Autorità garante della concorrenza e del mercato

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra  imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Dal 2007 è stato affidato all’Antitrust il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese e dalla pubblicità ingannevole. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori.
Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.

 
 
Ecco un esempio di richiesta di intervento dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
 
Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato
- Direzione generale per la tutela del consumatore -
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 ROMA
OGGETTO:
Richiesta d'intervento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo ed istanza di
sospensione provvisoria ai sensi del comma 3.
L'Unione Nazionale Consumatori, con sede in Roma Via Duilio n. 13, richiede l'intervento di codesta Autorita ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo in relazione ai
messaggi pubblicitari posti in essere da "Coca-
Cola Italia S.r.l."
.
L'Unione Nazionale Consumatori effettua la presente segnalazione in qualita di organizzazione iscritta nell'elenco
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice
del consumo.
Oggetto della presente richiesta di intervento e la campagna pubblicitaria messa in onda su alcune emittenti televisive
proprio in questi giorni .
Descrizioni dei messaggi
Lo spot presenta una scena di vita familiare. E' riprodotto il momento di andare a tavola: mamma, papa e due figli in
eta adolescenziale siedono insieme e si accingono al pasto.
Sulla tavola la mamma porta una bottiglia di CocaCola di grande formato scatenando la gioia dei commensali: i
bambini in particolare accolgono la bevanda con atteggiamenti entusiasti, mentre la voce fuori campo esorta a
prendere l'abitudine di accompagnare il pranzo (o la cena) con le bevande gassate: "
la formula della felicita e un
piacere che tutti possono scoprire in tavola ogni giorno, buon appetito con CocaCola
".
Si noti, piu nel dettaglio, che nella scena non ci sono altre bevande (neppure l'acqua): la confezione protagonista dello
spot e di formato grande e l'etichetta individua la CocaCola classica (e non una linea a basso contenuto di zuccheri e/o
colore).
Infatti lo spot si conclude con il logo rosso "CocaCola" caratterizzato dall'immagine di una bottiglia tra coltello e
forchetta e la dicitura "
buon appetito CocaCola".
Nessuna avvertenza e data circa la necessita di contenere l'assunzione di zuccheri o di accompagnare il contenuto della
bevanda con adeguata attivita fisica.
Motivi della segnalazione
Come e noto il fabbisogno giornaliero di calorie di un individuo dipende dallo stile di vita che si conduce, ma per chi
conduce una vita sedentaria puo essere considerato mediamente nell'ordine di 1600 Kcalorie/giorno per una donna,
1700 per un bambino in eta scolare, fino a 2200 per un adulto.
Ma quel che piu interessa e che, stando alle indicazioni riportate nell'etichetta (
doc 2), la CocaCola classica contiene
gr. 27 di zuccheri per ogni 250 ml .
Cio significa che, ipotizzando che a tavola, durante il pasto, ciascun individuo beva due bicchieri di CocaCola
classica, se tiene questo comportamento sia a pranzo che a cena, assumera circa 108 gr. di zuccheri equivalenti
(sempre secondo l'etichetta nutrizionale della CocaCola classica) al 16% del fabbisogno giornaliero di calorie.
Ma naturalmente lo zucchero proviene anche da altri alimenti. Tanto cio e vero che nella dieta ideale costituita da circa
il 15 % di proteine, circa il 30% di grassi ed il 55% di carboidrati, lo zucchero non serve perche l'organismo lo ricava
dal pane, la pasta, la frutta ed il latte. Lo zucchero assorbito con i dolci e le bevande zuccherate e immediatamente
disponibile per essere "bruciato" dall'organismo e questo avviene quando c'e un esercizio fisico costante. Conducendo
una vita sedentaria lo zucchero che mangiamo si accumula invece in diversi tessuti (sotto forma di glicogeno). Ecco
perche gli esperti raccomandano di limitare il piu possibile lo zucchero nella dieta soprattutto per il suo ellevato potere
calorico.
Si tratta di una quantita importante che, se non viene fatta una importante attivita fisica, non viene smaltita con
conseguenze a lungo andare anche molto serie, soprattutto se si tratta di bambini.
Ecco perche, al di la delle dosi giornaliere tollerate, lo zucchero semplice (nelle bevande e nei dolci) andrebbe
consumato molto moderatamente e nel caso si voglia comunque consumarlo andrebbero ridotte in proporzione le
quantita di carboidrati nella dieta.
Alla luce di tali conclusioni non puo sussistere alcun dubbio sul fatto che, accompagnando il pranzo e/o la cena con
bevande zuccherate, si supererebbero ampiamente le soglie per le quali e messa a repentaglio la salute dell'individuo.
A cio si aggiunga che anche l'alto contenuto di anidride carbonica e tale da sconsigliare un uso frequente del prodotto
in questione in quanto potrebbe essere causa di disturbi nervosi (tremori, cefalee, ecc;) Nella Coca Cola e presente
acido fosforico che, come e noto, ha la capacita di legare il calcio ed altri sali minerali causando stati carenziali. Una
carenza di calcio puo essere causa di osteoporosi.
In diritto
Come e noto, l'art. 20 del Codice del consumo vieta le pratiche commerciali scorrette, individuandole in quelle
contrarie alla diligenza professionale che "
e falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e diretta o del membro
medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori
".
Secondo l'art. 21 del Codice, inoltre "
e considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,
induce o e idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu dei seguenti elementi e, in ogni
caso, lo induce o e idonea a indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del
prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la
composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data
di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita allo scopo, gli usi, la quantita, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto...omissis...
".
In particolare, il comma 3 prevede che: "
e considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza
".
Inoltre, secondo il comma 4, "
e considerata, altresi, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, puo, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza
".
Secondo il primo comma, lett. e), dell'art. 26, infine, e fatto divieto di "
...includere in un messaggio pubblicitario
un'esortazione diretta ai bambini affinche acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i
prodotti reclamizzati
".
Non c'e dubbio che esortare al consumo domestico di una bevanda a forte contenuto di zucchero (oltre che gassata)
equivale a sollecitare un comportamento alimentare scorretto.
La presentazione complessiva dello spot e tale da tradursi in un messaggio di compatibilita tra il quotidiano pranzo a
casa e l'uso di bevande gassate e zuccherate come la CocaCola classica.
Come ulteriore elemento di valutazione della annunciata scorrettezza si aggiunga che la societa CocaCola ha
sottoscritto (nel dicembre 2006) quale impresa il "Codice per l'autoregolamentazione delle attivita di promozione e
commercializzazione dei
prodotti del settore, secondo il quale, tra l'altro, l'azienda si impegna a diffondere"
comunicazioni commerciali e pratiche di
vendita "realizzate nel rispetto dei principi di responsabilita sociale e
terranno conto dei prevalenti standard di buon gusto e decenza".
Nel dettaglio si legge, infatti, che "saranno conformi alla legislazione regionale, nazionale ed europea applicabile (art.
1, lett. a); "non fuorvieranno il consumatore" (let. "f").
Lo stesso Codice di autoregolamentazione, all'art. 2 aggiunge: "
Le comunicazioni commerciali e le pratiche di vendita
riconosceranno la specifica responsabilita di proteggere i minori dalla loro limitata capacita di valutare a pieno le
informazioni ed opereranno tenendo conto di questo aspetto
" ed in particolare (lett c) "non conterranno alcun invito ai
minori volto a persuadere i genitori o sollecitare altre persone all'acquisto per loro conto del prodotto pubblicizzato
”;
ancora (lett. "e") "
non sfrutteranno il potenziale infantile per l'immaginazione creando aspettative irragionevoli su un
prodotto
".
Secondo l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, poi,
"le comunicazioni commerciali e le pratiche di vendita
supporteranno, incoraggeranno oppure promuoveranno il consumo responsabile
". In particolare alla lett. "b" si legge
espressamente che le pratiche commerciali "
non suggeriranno, descriveranno, giustificheranno o avvalleranno il
consumo eccessivo di qualsiasi bevanda ed offriranno confezioni dalle dimensioni adeguate all'ambiente sociale e
culturale descritto
;" ed ancora (lett. "c") "non mineranno la promozione di regimi dietetici salutari, equilibrati o stili
di vita salutari e attivi.
"
Secondo l'art. 5, infine, "
Le comunicazioni commerciali e le pratiche di vendita:
a) rappresenteranno in modo attento le qualita e gli aspetti del prodotto comprese le dimensioni, il contenuto, il gusto
e icontenuti nutrizionali;
b) verificheranno che le dichiarazioni sui benefici nutrizionali e salutari siano supportate da solide basi scientifiche;
c) non suggeriranno o descriveranno una bevanda come sostitutivo dei pasti, a meno che non sia stato ideato a
livellonutrizionale appositamente a tale scopo; trasmetteranno in modo accurato i potenziali benefici salutari e/o
nutrizionali derivanti dal consumo di un prodotto.

La scrivente Associazione ritiene ai sensi degli articoli 18 e ss. cod. cons., che i messaggi pubblicitari denunciati, in
considerazione di quanto esposto, siano idonei ad indurre in errore i consumatori e per questo richiede a codesta
Autorita di:
- dichiarare ingannevole i spot televisivi;
- vietarne l'ulteriore diffusione;
- condannare il professionista ad informare correttamente i consumatori per mezzo di apposita comunicazione
rettificativa ai sensi del comma 8 dell'art. 27 Cod. Cons., ove venga accertata la scorrettezza della pratica posta in
essere.
Istanza di sospensione cautelare
Si richiede, altresi, la sospensione provvisoria della pratica in oggetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice
del consumo, stante l'ampia diffusione territoriale nazionale dei messaggi denunciati, la modalita di diffusione e il
periodo di diffusione, per evitare, in attesa di una pronuncia sul merito che la comunicazione commerciale attualmente
diffusa induca i consumatori a comportamenti che, altrimenti, non avrebbero attuato.
Prof. Avv. Massimiliano Dona
Il Segretario Generale
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