Normativamente il riferimento principale resta il Dlgs n. 2997/1994 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html). In particolare, l'articolo 3 Comunità scolastica tutela la partecipazione alla gestione della scuola di tutte le sue componenti (docenti, ata, alunni, genitori), entro i limiti e le forme stabiliti negli articoli successivi e in particolare nella forma degli organi collegiali. L'articolo 5 comma 2 stabilisce che facciano parte del Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe uno o più (in base all'ordine di scuola) rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. Quindi, obbligatoriamente, per legge, devono essere eletti i Rappresentanti di Classe. (le modalità attuali sono definite in http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm141.shtml). L'articolo 12 sancisce il diritto di assemblea di tutti gli organi collegiali: "Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli" Successivamente, l'articolo 15 stabilisce in modo esplicito che l'assemblea dei genitori è un organo collegiale (infatti è incluso nel titolo 1 del decreto) e pertanto è tutelata dal principio ispiratore indicato nell'articolo 3, anche per quanto riguarda nello specifico il diritto di assemblea esplicitato nell'articolo 12. In particolare, sempre in riferimento all'articolo 15: comma 2: I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto DECIDONO I GENITORI, NON PUO' IMPEDIRLO, ANCHE INDIRETTAMENTE, IL DIRIGENTE, IN QUANTO IMPEDIREBBE AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DI SVOLGERE A PIENO IL PROPRIO COMPITO comma 3: Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside CONCORDARE DATA E ORARIO (SOLTANTO) SIGNIFICA CHE IL DIRIGENTE NON PUO' RIFIUTARE GLI SPAZI IN ASSOLUTO, MA ORGANIZZARSI RISPETTO ALLE ALTRE ATTIVITA' comma 5: Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. QUI SI PARLA DI AUTORIZZAZIONE, MA PER QUANTO DETTO DEVE INTENDERSI LIMITATAMENTE ALLA QUESTIONE LOGISTICA, NON IN ASSOLUTO, LIMITANDO LA LIBERTA' DI UN ORGANO COLLEGIALE E INFICIANDO LO SPIRITO DEL DECRETO, ISPIRATO AL CONCETTO DI COMUNITA' SCOLASTICA Altre informazioni normative possono essere richieste alla Dirigenza scolastica oppure agli Uffici Scolastici Provinciali. - il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dott. Giuseppe Colosio, http://www.istruzione.lombardia.it/uffici/direzione/direttore.htm - il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, dott.ssa Giuliana Pupazzoni |
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