L'affollamento di una aula è regolato dalle seguenti normative:
art. 5 del D.M. 26.08.1992 (recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica") che afferma: "il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone per aula (considerati 25 studenti e 1 insegnante)",
art. 12 della legge n. 820 del 1971 che dice: "Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1",
D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”,
Prot. h. P480/4122 sott. 32 del 6.05.2008 del Ministero dell’Interno Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi
Testo Unico D. Lgs. 81/08 relativamente alle norme sulla vivibilità degli ambienti “ rischio fisico e biologico”.
I maestri hanno inoltre l'obbligo di vigilare sul minore.
Per esempio i maestri non possono lasciare andare da soli i bambini in bagno,
Questo comporta che in caso di assenza di un docente la classe venga smistata, con rischio di sovraffollamento nelle aule.
I risultati della class action sul sovraffollamento delle classi si trovano qui |
Ristorazione - Servizio > Attori del sistema refezione scolastica > Mondo Scuola > Sicurezza dell'ambiente Scolastico >