Trasporto del pane

Non esistono norme specifiche in merito, ma bisogna fare riferimento al trasporto di sostanze alimentari in generale, come previsto dall’art.43 (Idoneità igienico - sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale) del D.P.R. 327/80: “Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.” Pertanto, considerato che il pane è preconfezionato, che le confezioni verranno messe in ceste o altri contenitori, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in condizioni igieniche buone per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità competenti. Per quanto riguarda il sistema Haccp, anche la fase del trasporto (del pane come di altri alimenti, ndr) è contemplata nel Decreto legislativo 155/97 e di conseguenza occorre adeguarsi. A tale proposito, nello stesso decreto, all’allegato IV, si è stabilito che: “I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.” 


Documento di trasporto

L'esperto di www.pianetapane.it risponde:

la distinta è stata abolita, tuttavia rimane l' obbligo di un documento di trasporto, come per tutti i prodotti (alimentari e non), che devono essere consegnati c/o il recapito del destinatario. Mi permetto di aggiungere che l' emissione di documenti di trasporto o consegna non risponde solamente ad esigenze di carattere fiscale ma anche, e soprattutto, ad esigenze di carattere civilistico quali la tutela e la garanzia delle parti, nonché ai fini di una corretta gestione amministrativa.

Nel contratto di servizio tra Comune e Milanoristorazione SPA (art 5) c'è scritto che la società si impegna a fornire pasti completi composti da primo,secondo, frutta/dessert, pane.

Nell'art 11 c'è scritto che al momento della consegna nei singoli refettori l'addetto della società consegnerà una "bolla di consegna" che deve essere controfirmata per accettazione e che deve contenere:

numero di contenitori per la veicolazione dei pasti,

"numero di pasti suddivisi per tipologia,ossia,numero delle razioni di primo, secondo, etc; numero di diete speciali e numero totale dei pasti".

Non è pertanto chiaro se nella "bolla di consegna" debba essere specificato il numero di panini consegnati.


Sacchetti del pane

Il pane è distribuito in sacchetti che contengono 17 pezzi.
(Da: Parliamoci <parliamoci@milanori storazione. it> A: Muriel Verweij <muriel.verweij@ yahoo.it> Inviato: Mer 2 dicembre 2009, 10:02:48 Oggetto: R: sacchetti del pane)


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