Consorzio Nazionale Imballaggi

 
CONAIConsorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora Dlgs. 152/06).
 

Il 1° ottobre '98 è partito il nuovo sistema imprenditoriale di gestione dei rifiuti da imballaggio. Da quella data tutte le aziende che producono o utilizzano imballaggi hanno iniziato a pagare un contributo ambientale per finanziarne la raccolta differenziata e il recupero. Un esercito di 1,5 milioni di imprese che per assolvere ai nuovi obblighi deve aderire al Conai (Consorzio nazionale imballaggi), un ente privato istituito per legge (dlgs 5 febbraio '97, n. 22), che funge da "deus ex machina" della nuova organizzazione. Il tutto è diretto al raggiungimento di ben precisi obiettivi fissati dalla riforma Ronchi sui rifiuti. Entro il 2002 infatti almeno il 50% delle confezioni in plastica, vetro, alluminio, legno, carta e acciaio (oltre 5 milioni di tonnellate) immesse sul mercato non potranno più finire in discarica ma dovranno essere recuperate e riciclate.

Vista la complessità del nuovo sistema, ecco quindi una panoramica sui protagonisti, le modalità per aderire al superconsorzio, i costi di adesione e del contributo ambientale, i casi di esenzione.

Che cos'è il Conai

Il Consorzio nazionale imballaggi è costituito per legge (art. 41 dlgs n. 22/97) dalle imprese che producono o utilizzano imballaggi. Gli obiettivi dell'ente sono sostanzialmente tre: adempiere alla raccolta dei rifiuti di imballaggio primari e degli altri rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dal decreto Ronchi; garantire il raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione. Il Conai è retto da un statuto approvato con decreto dei ministeri dell'ambiente e dell'industria, in attuazione del quale è stato adottato il regolamento 31/7/98. Non ha fini di lucro e si autofinanzia con i proventi dell'attività, nonchè con i contributi degli associati.

La sua istituzione rappresenta un'applicazione del principio della "responsabilità condivisa" in base al quale i destinatari della normativa devono collaborare nella prevenzione e nella riduzione dell'impatto degli imballaggi sull'ambiente. La condivisione di responsabilità trova concreta applicazione nell'imposizione del contributo ambientale che viene fatturato dal produttore degli imballaggi a chi li utilizza in ossequio al principio secondo cui "chi inquina paga".

Chi deve aderire

L'iscrizione al Conai è obbligatoria per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi. Nella prima categoria rientrano: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Nella seconda: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Fanno parte di quest'ultima categoria gli esercizi commerciali che acquistano quantità anche modeste di imballaggi da utilizzare per la vendita dei prodotti al dettaglio. Gli studi professionali e le imprese di servizi in quanto utilizzatori finali degli imballaggi sono invece esclusi, alla stregua dei semplici cittadini, dal meccanismo di condivisione della responsabilità.

La mancata adesione al "superconsorzio" da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte la quota di partecipazione, oltre all'obbligo di pagare i contributi pregressi (pene dimezzate per chi si mette in regola in ritardo). In base alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, le aziende avrebbero dovuto iscriversi entro il 31 dicembre '98. Con decreto legge 28 dicembre 1998, n. 452, convertito in legge 22 febbraio '99, n. 35, il termine è stato prorogato al 28 febbraio '99.

Quanto costa aderire

La quota di partecipazione si paga una tantum. Le imprese con fatturato inferiore o uguale a un miliardo versano solo la quota fissa pari a 10 mila lire. Le aziende pi grandi (con fatturato superiore al miliardo), oltre alle 10 mila lire, pagano una quota che varia a seconda della categoria di appartenenza. Per i produttori è pari allo 0,015% dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello stato di imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi. In via indicativa, la cifra è di 150 mila lire per ciascun miliardo di ricavi complessivi derivanti dalle vendite. Per gli utilizzatori industriali e artigiani, è pari allo 0,015% dei costi degli acquisti, comprese le importazioni, di imballaggi e materiali di imballaggio. Anche in questo caso, l'importo è più o meno di 150 mila lire per ogni miliardo di costi sostenuti per l'acquisto. Le imprese commerciali e di distribuzione pagano invece lo 0,00025% dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni, vale a dire circa 2.500 lire per ogni miliardo di ricavi complessivi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni. In qualunque caso, la quota di partecipazione non può superare il tetto massimo di 200 milioni di lire.

I consorzi di filiera

I produttori di imballaggi, se non si organizzano in modo autonomo o non mettono in atto un sistema cauzionale, possono adempiere ai loro obblighi di ritiro, raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio costituendo un consorzio per ciascuna tipologia di materiale. A oggi i consorzi di filiera con statuto approvato dai ministeri dell'ambiente e dell'industria sono sei: Consorzio nazionale acciaio, Consorzio imballaggi di alluminio (Cial), Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) e Consorzio recupero vetro (Coreve). Le aziende produttrici di diversi tipi di imballaggi, con ricavi fino a 50 milioni di lire, possono aderire al consorzio di filiera del materiale prevalente in peso, fermo restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale su tutte le tipologie di materiale. Hanno diritto di partecipare ai consorzi anche gli utilizzatori di imballaggi.

Che cos'è il contributo ambientale CONAI (CAC)

Rappresenta la forma di finanziamento con cui il Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti dei rifiuti d'imballaggio primari, secondari e terziari.

Quanto costa

L'importo del contributo ambientale varia a seconda della tipologia di materiale. Per gli imballaggi in plastica è di 140 lire/kg, per quelli d'alluminio di 100 lire/kg, per l'acciaio e la carta di 30 lire/kg, per il legno e il vetro di 5 lire/kg.

Come si fattura

Dal 1° ottobre '98 il contributo ambientale deve risultare dalla fattura relativa alla prima cessione degli imballaggi. Sarà quindi il produttore a evidenziarlo nella fattura di vendita degli imballaggi o dei materiali di imballaggio emessa nei confronti del primo utilizzatore. Nelle fatture successive alla prima cessione (emesse da utilizzatori e distributori), l'ammontare del contributo può essere compreso nel prezzo unitario di vendita degli imballaggi, riportando la dicitura "contributo ambientale Conai assolto" (dicitura ritenuta sufficiente per un periodo transitorio di 24 mesi) oppure "di cui contributo ambientale Conai unitario lire x".

L'onere di esporre in fattura il contributo resta in capo al produttore nel caso in cui la prima cessione avvenga nei confronti di un distributore che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi e li rivende a un utilizzatore. In tal caso si considera prima cessione quella conclusa dal secondo produttore con l'utilizzatore ed è questa l'operazione a cui va applicato il contributo ambientale.

Come si paga il contributo

I produttori devono calcolare i contributi da pagare sulla base delle fatture emesse entro il 15 di ogni mese. Nei 90 giorni successivi sono tenuti a versare il relativo importo al Conai su uno dei sei conti correnti postali (uno per ogni tipo di materiale) aperti presso la Banca nazionale dell'agricoltura in piazza Fontana a Milano. Il Conai emetterà fattura giustificativa. Per le aziende che producono imballaggi e accessori di imballaggio con ricavi fino a 50 milioni di lire è prevista una forfettizzazione del contributo ambientale. Purché siano iscritte al consorzio, possono infatti versare in un'unica soluzione all'inizio dell'anno (o comunque alla prima dichiarazione utile ai fini della scadenza del contributo) una somma pari a 300 mila lire e inoltrare un'autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Chi non paga il contributo: export

Le esportazioni di imballaggi pieni sono escluse dal pagamento del contributo ambientale. I soggetti interessati possono richiedere l'esenzione secondo due distinte procedure: una ordinaria (da presentare dopo la cessione) e l'altra semplificata ( prima della cessione). La procedura ordinaria consente agli utilizzatori esportatori di chiedere il conguaglio/rimborso del contributo relativo alle quantità di imballaggi esportate nell'anno solare precedente. La richiesta, in forma scritta, deve essere inviata al Conai unitamente alla documentazione doganale o Intrastat. Il consorzio trasmette l'autorizzazione al conguaglio all'esportatore che a sua volta lo invia ai propri fornitori/produttori di imballaggi che applicheranno la percentuale di esenzione. I fornitori e i produttori devono inviare al Conai una dichiarazione mensile del contributo ambientale che indichi le quantità di imballaggio vendute in esenzione pi una scheda vendite in esenzione per materiali.

Alla procedura semplificata sono ammesse solo le aziende iscritte al Conai. In questo caso, l'impresa esportatrice deve trasmettere ogni anno ai propri fornitori una "dichiarazione per attività di export" (con i dati identificativi dell'azienda, la dichiarazione di iscrizione al Conai, il plafond per ogni materiale), firmata dal legale rappresentante, con cui richiede la quota di esenzione dal contributo in procedura semplificata ex ante. Tale quota, detta plafond, è rappresentata dalla percentuale di imballaggi esportata nell'anno solare precedente, che si calcola sulla base di una formula ben precisa (totale imballaggi esportati nell'anno precedente espressi in kg diviso per il totale imballaggi acquistati nell'anno precedente, il tutto moltiplicato per 100). Contestualmente l'azienda deve trasmettere al Conai servizio controlli una seconda "dichiarazione per attività di export" con i dati identificativi dell'azienda, gli imballaggi (in kg) acquistati nell'anno solare precedente, gli imballaggi esportati sempre nell'anno solare precedente e il plafond. Assolti tali adempimenti, saranno i fornitori/produttori di imballaggi ad applicare l'esenzione nelle fatture di vendita agli utilizzatori esportatori e a dichiarare mensilmente al Conai le quantità di imballaggi venduti in esenzione.

Importazioni

Il contributo ambientale, nel caso in cui gli imballaggi siano stati importati, si applica nel momento della prima cessione sul territorio nazionale. Per le importazioni di imballaggi pieni Ue ed extraUe è prevista una procedura semplificata di pagamento. Se le importazioni di merce imballata non superano i 5 miliardi di lire annui, le imprese possono pagare un contributo forfettario da calcolare sulla base di una percentuale pari allo 0,15% applicata al valore complessivo delle fatture di acquisto. Se le importazioni superano i 5 miliardi di lire annui, il contributo ambientale si calcola sul peso complessivo degli imballaggi (differenza tra massa lorda e massa netta) applicando un coefficiente pari a 60 lire/kg. Infine, per le importazioni di modica quantità (cioè quando si devono versare importi di contributo fino a 300 mila lire mensili), le aziende possono inviare al Conai un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti. L'invio delle dichiarazioni successive alla prima comunicazione e il relativo versamento saranno effettuate solo al raggiungimento delle 300 mila lire e comunque almeno una volta all'anno.

http://www.tuttoambiente.it/comm/imball.html

CONAI è il perno di uno dei sistemi europei più efficaci ed efficienti di recupero e valorizzazione dei materiali di imballaggio basato sul principio della responsabilità condivisa del mondo delle imprese nei confronti dell’ambiente e su un livello di contributi ambientali che è fra i più bassi d’Europa.

Infine, CONAI è una delle più grandi realtà consortili in Europa con oltre 1.400.000 aziende iscritte, chiara testimonianza di una massiccia adesione del mondo imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi obiettivi

 
 
 
Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la necessità di tener conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei momenti di produzione, ma anche in quelli di consumo.

Alle imprese viene chiesto non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del processo produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia nell'uso che ne viene fatto, sia nello smaltimento a fine ciclo.

In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti i soggetti coinvolti - imprese, Pubblica Amministrazione, cittadini - nuovi comportamenti che permettano di far fronte a nuove responsabilità, i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno definito obiettivi e vincoli lasciando alle imprese la libertà di decidere come raggiungerli.
La politica definisce il cosa, le imprese il come.

Il sistema di gestione degli imballaggi creato in Italia rappresenta un modello unico non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa.

Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro.

Acciaio: Consorzio Nazionale Acciaio http://www.consorzio-acciaio.org/
Alluminio: Consorzio Nazionale Alluminio http://www.cial.it/index.shtm
Cellulosa : Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica http://comieco.org
Legno: Rilegno http://www.rilegno.it/
Plastica: Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica http://www.corepla.it/corepla/corepla.jsp?IdDoc=1

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le principali imprese che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali.

CONAI indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.

Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, organizzare e incrementare:

  • il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;
  • la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;
  • il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  • la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società di gestione dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati conferiti dai cittadini.
Il tutto è regolamentato dall’
Accordo Quadro ANCI-CONAI.

ANCI è l'associazione nazionale dei comuni italiani.

E' stato siglato il 23 dicembre 2008 il nuovo Accordo Quadro ANCI-CONAI, con l'obiettivo di dare un nuovo impulso alla raccolta urbana, che prevede che, ai Comuni che sottoscrivono le convenzioni il sistema CONAI-Consorzi, venga riconosciuto e garantito nel tempo un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti. I rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro vengono in tal modo conferiti al Sistema Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio.

www.conai.org

 

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